Il periodo di prova è un periodo di tempo, previsto dal contratto di assunzione, durante il quale sia il lavoratore che il datore di lavoro provano la convenienza reciproca del rapporto di lavoro appena iniziato.
Durante il periodo di prova, che deve risultare da atto scritto (quindi indicato nella lettera di assunzione) ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso né di indennità.
Superato il periodo di prova, l’assunzione diventa definitiva.
Quanto può durare il periodo di prova?
Il periodo di prova è stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali del lavoro e per legge non può superare i sei mesi per tutti i lavoratori.
Esempio CCNL Tessile Abbigliamento Moda
8° livello 6 mesi
7° livello 6 mesi
6° livello 4 mesi
5° livello 4 mesi
4°livello 3 mesi
2° livello 2 mesi
1° livello 1 mese
Nel contratto preso in esempio, per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi, la durata di prova di cui sopra è ridotto della metà.
Durante il periodo di prova sono assunto regolarmente?
Si. Il lavoratore è assunto regolarmente e tale periodo di prova è indicato nella lettera di assunzione. Nel contratto di assunzione dovrà essere indicata la mansione che il lavoratore dovrà svolgere.
Il periodo di prova è retribuito?
Sì, il periodo di prova è retribuito e inoltre si ha diritto alla maturazione di tutti i ratei di mensilità aggiuntive (es. tredicesima, ferie ecc.)
Dimissioni e licenziamento durante il periodo di prova. Occorre un preavviso?
No. Le dimissioni o il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova avvengono in tronco senza preavviso e non occorrono comunicazioni scritte. Per le dimissioni durante il periodo di prova non sono previste le dimissioni on line.